Introduzione
La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto profonde innovazioni nel settore della protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita con la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1). Con l’istituzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si viene a delineare un nuovo regime, rispetto ai vecchi istituti della interdizione e della inabilitazione, finalizzato a comprimere al minimo i diritti e le possibilità della persona disabile e a salvaguardare la dignità di tutti coloro che sono privi in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica. L’art. 404 c.c. (Amministrazione di sostegno) individua l’ambito di applicazione dell’istituto ed i suoi destinatari: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
In linea generale l’amministrazione di sostegno viene a rappresentare la misura di protezione ordinaria ed esclusiva per la maggior parte delle situazioni rispetto ai precedenti istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione, tanto che il Legislatore colloca la sua disciplina nel codice civile al primo posto (artt. 404- 413), precedendo l’interdizione e l’inabilitazione (artt. 414-432), obbligando i respon sabili dei servizi sanitari e sociali, quando ne ricorrono le condizioni, a proporre ricorso o segnalazione per promuoverla (art. 406, comma 3 c.c.), cosa che invece non è prevista per l’interdizione e l’inabilitazione.
Le indagini tecniche
Circa le indagini psichiatricoforensi che possono essere svolte in questo ambito, l’art. 407 cc, comma 3, contempla l’ipotesi che il giudice tutelare possa disporre, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e di tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Preme, a riguardo, innanzitutto rilevare come, sulla base dell’art. 404 c.c., la condizione necessaria affinché trovi applicazione l’istituto dell’amministrazione di sostegno (AdS) è la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica per effetto della quale il soggetto si trovi a versare nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Il legislatore non fa riferimento ad un substrato patologico specifico, ma adotta definizioni più generiche ed estensive quali il termine di “infermità”, che comprende non soltanto le malattie propriamente dette, ma tutte quelle condizioni cliniche che non presentano note di dinamicità e di evolutività quali gli esiti delle stesse, oppure i gradi estremi delle anomalie mentali per cui se una malattia è da considerarsi sempre una infermità, non sempre è vero il contrario ed il termine di “menomazione” con il quale suole intendersi la perdita una anormalità a carico di strutture o di funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche. Sebbene quindi il concetto di infermità sia più a) Persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche (come ad esempio: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di Down, disturbi neurocognitivi, ecc.)
- b) Persone affette da infermità fisiche (ictus, malattie degenerative o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali, malattia di Huntington, ecc).
Una volta accertato il primo presupposto, ovvero la sussistenza di una infermità o menomazione fisica o psichica è necessario valutare la presenza del secondo presupposto, ovvero l’impossibilità conseguente a tale stato di provvedere ai propri interessi: è importate rilevare come ciascuno dei presupposti da solo non sia sufficiente e il primo deve essere causa del secondo. Per “impossibilità” suole intendersi l’inettitudine della persona a curare i propri interessi con riferimento non solo a quelli di natura economici o patrimoniale, ma anche con riferimento alla cura della persona nella sfera della sua dignità, dei rapporti di relazione e a ogni altro interesse non patrimoniale della vita civile che possano essere suscettibili di essere pregiudicati attraverso il compimento di atti giuridici. Tale impossibilità può essere anche solo “temporanea”, ovvero non avere carattere duraturo o permanente, e “parziale” quando si configura una inettitudine non radicale e assoluta della persona alla cura dei suoi interessi. Compito del perito è pertanto quello di identificare, attraverso una valutazione di tipo clinico, deficit oggettivamente apprezzabili che incidano, riducendola, l’autonomia della persona nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana (1). Si dovrà porre pertanto attenzione non tanto e non solo al piano della “patologia” propriamente detta ma a quello della “di sfunzionalità”, tramite l’accertamento di concrete difficoltà ed impedimenti specifici che rendono la persona bisognosa di sostegno nel compimento di alcuni atti e non di altri. Si rende così necessaria una accurata e rigorosa valutazione medico legale, delle capacità individuali che esplori i diversi ambiti del vivere civile (capacità di amministrare e dirigere affari economici, capacità di fare testamento, capacità di fare donazioni, capacità di esprimere un valido consenso ai trattamenti sanitari, ecc.) e che evidenzi e valorizzi le capacità residue.
Particolare cautela in questo tipo di valutazione deve essere posta nei confronti di un soggetto anziano in quanto bisogna porre molta attenzione a non sostituire il criterio dell’ “osservazionemisurazione” con quello della “presunzione-approssimazione”, identificando l’età avanzata in quanto tale con una condizione di infermità, senza aver rilevato oggettivamente la presenza di un indebolimento delle facoltà psichiche e/o la presenza di condizioni fisiche che determinino una concreta impossibilità a provvedere ai propri interessi. Infatti, capita purtroppo sovente che l’anziano, semplicemente per il fatto di essere tale, venga sottoposto ad un’azione inappropriata che non tenga in debito conto il significato soggettivo e personale di determinate azioni o scelte da lui effettuate che possono anche non essere condivise da parte di terzi, ma che rispecchiano invero pienamente la volontà del soggetto coerentemente con la direzione che ha deciso di dare alla propria vita (2).
Bisogna perciò porre particolare attenzione, da un punto di vista clinico e metodologico, a non identificare ipso facto la senescenza con uno stato di fragilità e quest’ultima, a sua volta, con uno stato di infermità, in quanto, come riportato dalla letteratura in ambito geriatricogerontologico (3), un anziano per essere ritenuto fragile, non è certo sufficiente che sia semplicemente anziano da un punto di vista anagrafico, ma deve presentare peculiari caratteristiche fisiopatologiche responsabili di un obbiettivabile e misurabile declino funzionale psicofisico. Analogamente anche il riconoscimento di uno stato di fragilità non consente automaticamente di identificare una condizione di infermità in quanto è necessario procedere ad una specifica valutazione che ne stabilisca il grado e il livello di impairment funzionale mediante l’impiego di appositi strumenti valutativi validati dalla letteratura scientifica. A tal proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la recente sentenza n. 24878/2024, depositata il 17.09.24, la quale, ribadendo che “l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non – e nella misura in cui – è strettamente indispensabile” e che “la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (…) in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità”, sottolinea tuttavia che, come presupposto della misura, sia individuata esattamente quale sarebbe la condizione di menomata capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi che deve essere riconducibile ad una condizione patologica e non genericamente ad “una condizione di fragilità (…) senza ulteriori specificazioni”, in quanto la misura dell’amministrazione di sostegno è finalizzata non tanto a proteggere il soggetto da una condizione di accertata inadeguatezza a provvedere ai suoi interessi, quanto piuttosto a verificare se effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia la sua ripercussione nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana del soggetto, dovendo anche tenersi in debita considerazione che detta misura, sebbene meno invasiva rispetto ai precedenti istituti dell’interdizione e della inabilitazione, non può comunque essere considerata non “invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario” in quanto “la misura consente ad un terzo, contro la volontà del diretto interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e in sostanza di sottoporli a controllo al fine di riferire al giudice tutelare”.
Infermità mentali e menomazioni psichiche
Sebbene, come già sottolineato, il lavoro peritale deve essere finalizzato non solo e necessariamente alla formulazione di una diagnosi comprovante una condizione patologica, ma al riconoscimento di quelle condizioni psicofisiche oggettivamente apprezzabili che riducono l’autonomia della persona rispetto all’espletamento delle funzioni della vita quotidiana anche indipendenti da veri e propri quadri patologici, riteniamo comunque utile indicare, attraverso l’impiego dei criteri nosografici del DSM5-TR (4), quei quadri psicopatologici che più frequentemente possono determinare, per natura ed entità, una impossibilità della persona a provvedere ai propri interessi:
- Disturbi del neurosviluppo (disturbo dello sviluppo intellettivo; disturbo dello spettro dell’autismo; disturbo da deficit di attenzione/iperattività).
- Disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici (disturbo delirante; schizofrenia; disturbo schizoaffettivo).
- Disturbi bipolare e disturbi correlati (disturbi bipolare I).
- Disturbi depressivi (Disturbo depressivo maggiore; disturbo depressivo persistente).
- Disturbi d’ansia (Disturbo di panico; agorafobia).
- Disturbi ossessivo compulsivo e disturbi correlati (Disturbo ossessivo compulsivo; di-sturbo da dismorfismo corporeo; disturbo da accumulo).
- Disturbi correlati a eventi stressanti (Disturbo da stress post traumatico).
- Disturbi dissociativi (disturbo dissociativo dell’identità; amnesia dissociativa).
- Disturbo da sintomi somatici (Disturbo da sintomi somatici; disturbo da ansia da malattia tipo richiedente l’assistenza; Disturbo da sintomi neurologici funzionali).
- Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Anoressia nervosa; bulimia nervosa).
- Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta.
- Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction5.
- Disturbi neurocognitivi6 (Disturbo neuro-cognitivo lieve (7); disturbo neuro-cognitivo maggiore (8)).
- Disturbi di personalità (Disturbi di perso-nalità del cluster A e del Cluster B)9.
È importante ribadire che i quadri psicopato-logici sopra riportati non consentono nessun automatismo in termini di impossibilità a provvedere ai propri interessi: pertanto non si dovrà mai procede in maniera approssimativa e presuntiva “etichettando” una persona se-condo un determinato quadro psicopatologi-co, riducendo così l’uomo a patologia, ma è necessario procedere ad una valutazione a “tutto tondo” che, attraverso l’osservazione/misurazione degli impedimenti specifici, riconosca ed individui quei deficit che oggettiva-mente incidono sull’autonomia della persona valutando altresì il complesso mondo valoriale dell’individuo, ovvero il suo modo di essere-nel-mondo (10).
(1) Bandini T., Rocca G. Fondamenti di psicopatologia foren-se. Giuffrè Editore, Milano, 2010.
(2) Catanesi R., Carabellese F. Dall’interdizione all’amministrazione di sostegno. In Volterra V (a cura di) Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica. Masson, Milano, 2006.
(3) Senin U. et al., Paziente anziano-Paziente geriatrico. Medicina della complessità. Fondamenti di Gerontologia e Geriatria. IV ed. EdiSES Università, Napoli, 2024.
(4) A conferma della necessità di porre attenzione a non procedere ad una valutazione sul piano esclusivo della patologia secondo il principio della “presunzione-approssimazione” il DSM-5-TR nel capitolo “Dichiarazione cautelativa per l’uso del DSM-5 in ambito forense” sottolinea che “Nelle maggior parti delle situazioni, la diagnosi clinica di un disturbi mentale del DSM-5 (…) non implica automaticamente che un individuo con tale condizione soddisfi i criteri legali che attestano la presenza di un disturbi mentale o “malattia mentale” come stabilito dalla legge, o di uno specifico standard legale (per es. capacità, responsabilità penale o disabilità). Per quest’ultimo sono di solito necessarie informazioni aggiuntive oltre a quelle contenute nella diagnosi del DSM-5, che potrebbero comprendere informazioni relative alle compromissioni funzionali dell’individuo e al modo con cui queste compromissioni influenzino le particolari abilità in questione. È proprio perché le compromissioni, le abilità e le disabilità variano molto all’interno di ogni categoria diagnostica che l’assegnazione di una particolare diagnosi non implica un livello specifico di compromissione o di disabilità”. Cfr: American Psychiatric Association. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Quinta Edizione Text Revision DSM-5-TR, tr.it. Raffaello Cortina Editore Milano, 2023.
(5) I disturbi correlati a sostanze contemplano 10 classi distinte di sostanze, fra cui le più significative per i loro effetti sulla compromissione funzionale, comportamentale e fisiologica sono rappresentate da alcol, allucinogeni, cannabis, oppiacei, sedativi ipnotici o ansiolitici, stimolanti come cocaina e sostanze amfetaminosimili e altre. I disturbi correlati a sostanze si dividono in due gruppi: i disturbi da uso di sostanze e i disturbi indotti da sostanze. La caratteristica essenziale di un disturbo da uso di sostanze è un cluster di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici che indicano come l’individuo continui a fare uso della sostanza nonostante i significativi problemi correlati al suo consumo. La diagnosi di disturbo da uso di sostanze è basata sulla presenza di un controllo compromesso, di compromissione sociale, di uso rischioso e criteri farmacologici quali tolleranza ed astinenza. La categoria dei disturbi indotti da sostanze comprende l’intossicazione da sostanze, astinenza da sostanze e altri disturbi mentali indotti da sostanze (es disturbo psicotico indotto da sostanze, disturbo depressivo indotto da sostanze). I disturbi mentali indotti da sostanze sono potenzialmente gravi, solitamente temporanei, ma qualche volta persistono come sindromi del SNC che si sviluppano nel contesto degli effetti delle sostanze di abuso.
Fra i disturbi da addiction sono compresi pattern comportamentali patologici quali il gioco d’azzardo patologico, o altre dipendenze comportamentali (es. sex addiction) o altri modelli di comportamento eccessivo (es. shopping compulsivo) che producono sintomi comportamentali e compromissioni funzionali che sembrano comparabili a quelli prodotti dai disturbi da uso di sostanze.
(6) Secondo il DSM-5 il termine di “demenza” è sussunta sotto l’entità rinominata “disturbo neurocognitivo maggiore”, anche se non è precluso l’utilizzo del termine demenza nei sottotipi eziologici quali: malattia di Alzheimer, degenerazione frontotemporale, malattia a corpi di Lewy, malattia vascolare, danno cerebrale traumatico, malattia di Parkinson, malattia di Huntington, infezione malattia da prioni, uso di sostanze/farmaci da HIV.
(7) Il disturbo neurocognitivo lieve si caratterizza per un modesto declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale). I deficit cognitivi non interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane. Non rilevandosi pertanto una interferenza con l’indipendenza delle attività quotidiane e interessando un lieve declino delle funzioni cognitive, l’attivazione dell’AdS può spesso partire dalla richiesta della persona stessa che richiede di essere sostenuta, quale libera espressione della propria volontà.
(8) Il disturbo neurocognitivo maggiore si caratterizza per un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale). I deficit interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane (per esempio i soggetti necessitano di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita quotidiana, come pagare le bollette o gestire i farmaci).
(9) Disturbi di personalità del cluster A: disturbo paranoide di personalità, disturbo schizoide di personalità, disturbo schizotipico di personalità. Disturbi di personalità del cluster B: disturbo antisociale di personalità, disturbo borderline di personalità, disturbo istrionico di personalità, disturbo narcisistico di personalità.
(1)0 Loc cit sub 2.
Data pubblicazione: 28 Marzo 2026