CERTIFICAZIONE DI MALATTIA DA PARTE DEGLI ODONTOIATRI LIBERI PROFESSIONISTI – CIRCOLARE N. 88 DELLA FNOMCEO
si ritiene necessario chiarire alcuni aspetti ancora non completamente risolti della questione concernente la competenza degli odontoiatri, quali liberi professionisti, di rilasciare
certificati in modo autonomo per le assenze per la malattia dei propri pazienti per un periodo inferiore ai dieci giorni. Si ricorda che l’art. 55 septies del DLgs 165/01 introdotto dall’art. 69 del DLgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenza” dispone che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore ai dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale”. Lo stesso articolo 55 septies prevede che in tutti gli altri casi di assenza per malattia (quindi per un periodo inferiore a dieci giorni) la certificazione medica è trasmessa all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. In buona sostanza sembra non potersi negare che l’odontoiatra che verifica e certifica la necessità dell’assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni abbia il compito di trasmettere all’INPS, secondo la normativa già citata, la relativa certificazione. Tale indirizzo sembra pienamente in linea con gli articoli 24 e 78 del Codice di
Deontologia medica che sanciscono in sostanza che la reponsabilità della certificazione è in capo al medico e/o all’odontoiatra che visita il paziente.