Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

Circolare Ministero della Salute 2600-13/03/2026-UMPNRR-MDS-P recante “Modalità di Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto 7 Settembre 2023, da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Riscontro a richiesta di parere in materia di alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)- AMOLP.

 

OGGETTO: Modalità di Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto 7 Settembre 2023, da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

 

Il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2023, recante “Fascicolo sanitario elettronico 2.0” (FSE), ha introdotto un punto unico di accesso ai dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale – SSN e da strutture sanitarie private.

Attraverso il FSE ogni cittadino può consultare la propria storia sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un’assistenza più efficace ed efficiente. Le informazioni presenti nel Fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole Regioni/Province autonome.

I medici e il personale sanitario possono accedere al FSE per finalità di cura e previo consenso dell’assistito.

L’accesso al FSE per finalità di cura è disciplinato dall’articolo 15 del citato decreto 7 settembre 2023, il quale al comma 3 prevede che:

“Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell’assistito di cui all’art. 9, il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione di cui all’allegato A e, in particolare:

  1. il MMG/PLS, per la durata dell’assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione;
  2. il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l’assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da parte del medesimo personale sanitario;

[…]”.

Il richiamato art. 15, dunque, sembrerebbe limitare l’accesso al FSE da parte dei MMG/PLS ai soli loro assistiti, non consentendogli di accedere ai FSE dei pazienti che possono prendere in cura in continuità assistenziale o nell’ambito dell’attività sanitaria prestata al di fuori del ruolo di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta.

Infatti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, l’Accordo collettivo nazionale (ACN) regola sotto il profilo economico e giuridico l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N., dei compiti e delle seguenti attività:

  1. ruolo unico di assistenza primaria;
  2. medicina dei servizi territoriali;
  3. emergenza sanitaria territoriale;
  4. assistenza negli istituti

In particolare, il medico del ruolo unico di assistenza primaria, in attuazione dell’ACN, eroga assistenza sia ai cittadini iscritti nella sua lista, secondo il principio del rapporto fiduciario, in qualità dell’incarico MMG/PLS, sia agli assistiti nell’ambito dell’organizzazione prevista dalla Regione al fine di assicurare la continuità dell’assistenza (art. 43 comma 1 dell’ACN) in qualità di incarico temporaneo in continuità assistenziale (CA) o attività nell’ambito di Unità complesse di cure primarie (UCCP) e/o aggregazione funzionale territoriale (AFT). Inoltre, l’ACN per il medico del ruolo unico di assistenza primaria regolamenta altresì altre forme di assistenza erogabile a turisti e visite occasionali (art. 46), libera professione (art.28), incaricato di emergenza sanitaria (art.62) operando di norma nelle sottoelencate sedi di lavoro:

  1. centrali operative;
  2. postazioni fisse o mobili, di soccorso avanzato e punti di primo intervento;
  3. S./D.E.A.

Tanto premesso, con la presente, in relazione all’accesso al FSE da parte dei MMG/PLS nelle ipotesi in cui svolgono attività professionali indicate nelle predette lettere, si rende noto che nelle more della realizzazione tecnica e normativa di profili di accesso autonomi e collegati agli incarichi di medico del territorio che opera in ambiti organizzativi, come le aggregazioni funzionali territoriale (AFT), le Case della comunità e gli Ospedali della comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR e del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, concernente “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, è consentito ai suddetti professionisti di accedere ai FSE dei loro assistiti, ai sensi della lettera a) del citato articolo 15, comma 3, quando operano come MMG/PLS, e di accedere ai FSE anche di altri pazienti, previa dichiarazione – e assunzione della relativa responsabilità ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – che è in atto il processo di cura, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, nei casi in cui operano come medici negli altri contesti assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Resta in ogni caso esclusa la consultazione del FSE da parte dei soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i periti e il personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni), secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 4 decreto 7 settembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Achille Iachino

________

Dr. SERGIO DI MARTINO
Presidente Associazione Medici e Odontoiatri liberi professionisti (AMOLP)

Oggetto: riscontro a richiesta di parere in materia di alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)- AMOLP.

In merito alla nota del 3.3.2026 concernente la fattispecie indicata in oggetto si rileva quanto segue.

In via di premessa occorre precisare che la materia in esame appartiene in primis alla competenza del Ministero della salute. Ad ogni buon conto questa Federazione non si esime dal rispondere alla richiesta di parere posta da codesta organizzazione sindacale.

Come noto il quadro normativo sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), delineato dall’art. 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2023 sul FSE 2.0, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2023, prevede l’alimentazione continuativa e tempestiva del FSE con i dati e documenti relativi alle prestazioni erogate sia nell’ambito del SSN sia al di fuori dello stesso, compresi quindi i soggetti esercenti le professioni sanitarie che operano in autonomia in regime libero-professionale.

Il successivo decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2024, pubblicato in G.U.

33 del 10 febbraio 2025, ha introdotto una disciplina transitoria articolata in tre fasi, coerenti con le scadenze del PNRR, prevedendo che la terza e ultima fase sia completata entro il 31marzo 2026, con la piena operatività del FSE 2.0, il completamento dei contenuti e l’alimentazione tempestiva (entro 5 giorni) dei dati e documenti relativi alle prestazioni sanitarie, incluse quelle effettuate privatamente. Alla luce di tali disposizioni, risulta che, a decorrere dal 31 marzo 2026, l’obbligo di alimentare il FSE si estenda di fatto a tutti i medici e odontoiatri, compresi i liberi professionisti non convenzionati, in coerenza con quanto previsto dal citato art. 11 del D.L. 34/2020 e dal D.M. 7 settembre 2023 in ordine ai soggetti tenuti all’aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

 

Occorre, inoltre, ricordare, come evidenziato nella comunicazione n. 6/2025, che la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) all’articolo 1, commi 317-318 (“Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e deicittadini”), prevede che “317. al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (SASN) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021. 318. Le regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurano, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione del comma 317”.

La suddetta norma prevede quindi che dal 2025 tutte le ricette mediche siano emesse in formato elettronico (comma 317) anche allo scopo di poter affluire direttamente al sistema del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Orbene, dal complesso delle disposizioni richiamate emerge che l’obbligo di alimentazione del FSE è strettamente correlato ai flussi informativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e all’attività svolta nell’ambito del medesimo, con particolare riferimento alle strutture pubbliche e private accreditate e agli esercenti le professioni sanitarie che operano in tale contesto.

Infatti, l’alimentazione del FSE è prevista per aziende sanitarie locali, strutture pubbliche del SSN, strutture private accreditate, strutture autorizzate e esercenti professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia, nei limiti delle responsabilità assegnate.

Allo stato della normativa primaria nazionale non si rinviene una previsione espressa che imponga in modo generalizzato l’obbligo di alimentazione del FSE in capo al sanitario che eserciti esclusivamente in regime libero-professionale privatistico puro, in assenza di accreditamento o convenzionamento con il SSN.

Resta tuttavia ferma la necessità di verificare eventuali disposizioni regionali attuative o specifiche previsioni organizzative che possano disciplinare forme di interoperabilità o di conferimento documentale anche per i professionisti non accreditati o convenzionati.

Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni regionali che dispongano diversamente, il libero professionista medico o odontoiatra in regime privatistico puro non risulta destinatario di un obbligo diretto e automatico di alimentazione del FSE analogo a quello previsto per i soggetti del SSN, potendosi, eventualmente, se e ove previsto, configurare invece un’eventuale facoltà del professionista in tal senso.

Dunque, il cronoprogramma PNRR prevede il completamento della Fase 3 del FSE entro il 31 marzo 2026, con alimentazione tempestiva (entro 5 giorni) dei dati e documenti clinici relativi a tutte le prestazioni, incluse quelle erogate fuori dal SSN, da parte delle strutture private autorizzate e dei professionisti sanitari che producono documenti clinici. Ne deriva l’estensione dell’obbligo di alimentazione anche ai professionisti sanitari che operano in regime libero-professionale, secondo le modalità che saranno definite a livello nazionale e regionale.

La normativa vigente individua il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) come infrastruttura nazionale di riferimento per la raccolta e trasmissione dei flussi informativi, anche a fini di alimentazione del FSE. Le Regioni, nell’ambito dei propri sistemi informativi, devono garantire l’integrazione dei flussi provenienti sia dalle strutture pubbliche sia da quelle private e dai professionisti, potendo prevedere l’utilizzo di piattaforme pubbliche (anche basate su TS) oppure l’interoperabilità con software gestionali di terzi conformi alle specifiche nazionali.

Ad oggi, non risulta ancora pubblicato un provvedimento nazionale che imponga al singolo libero professionista l’obbligo di dotarsi a proprie spese di uno specifico software, né che escluda la possibilità di utilizzare canali/piattaforme messi a disposizione da TS o dalle Regioni per l’invio dei flussi FSE.

 

Quanto al profilo sanzionatorio, si rileva che le norme sopra richiamate non prevedono, allo stato, una specifica sanzione amministrativa diretta e tipizzata nei confronti del libero professionista in regime privatistico puro che non alimenti il FSE, in assenza di un obbligo giuridico espresso. Il rispetto del cronoprogramma FSE è vincolato al PNRR e monitorato attraverso indicatori nazionali e regionali; la normativa individua obblighi di alimentazione e responsabilità in capo a Regioni e strutture sanitarie, ma, allo stato, non risulta ancora un quadro compiutamente definito e operativo di sanzioni specifiche rivolte ai singoli liberi professionisti per l’inadempimento degli obblighi di alimentazione a partire dal 31 marzo 2026.

Diversamente, nell’ambito del SSN, l’alimentazione dei flussi informativi può assumere rilevanza contrattuale e organizzativa, con eventuali conseguenze amministrative.

Resta fermo che, qualora il professionista sia tenuto, in forza di disposizioni contrattuale;

Permangono, in ogni caso, gli obblighi generali in materia di corretta tenuta della documentazione sanitaria, tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e rispetto dei principi deontologici.

Dunque, per gli odontoiatri e/o medici liberi professionisti senza obbligo giuridico espresso in tal senso non si applicano sanzioni relative al mancato utilizzo del FSE; tuttavia, l’obbligo di dematerializzazione delle ricette dal 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207 all’articolo 1 commi 317-318) impone l’adeguamento per le prescrizioni farmaceutiche, dal momento in cui le farmacie non potranno più provvedere all’erogazione dei farmaci sulla base della prescrizione non dematerializzata.

Atteso che il Fascicolo Sanitario Elettronico fa parte del percorso di potenziamento della sanità digitale, al fine di consentire la costruzione di un punto unico di condivisione e aggregazione dei documenti sanitari e socio-sanitari relativi ai cittadini occorre evidenziare che per incrementare l’alimentazione del FSE il caricamento dei dati avviene in maniera automatica, con conseguente eliminazione del “consenso all’alimentazione” previsto dalla normativa precedente.

Tuttavia, per i dati e i documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020 l’assistito può esercitare il diritto di opporsi all’alimentazione del FSE tramite il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso”. Tale opzione va effettuata attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria all’indirizzo www.sistemats.it ed è stata resa disponibile dal 22 aprile fino al 30 giugno 2024.

Rimane invece distinto il tema del “consenso alla consultazione”: i professionisti sanitari che prendono in cura l’assistito possono accedere ai dati e documenti presenti nel FSE solo se l’assistito ha espresso il proprio consenso alla consultazione, che può essere in ogni momento modificato o revocato tramite i portali regionali/nazionali. In mancanza di tale consenso, i documenti alimentati sono comunque presenti nel FSE, ma consultabili solo dall’assistito e dal medico che li ha prodotti; il diniego alla consultazione non può comportare conseguenze nell’erogazione delle prestazioni.

Alla luce di questo quadro, l’obbligo del medico di alimentare il FSE non viene meno per effetto del mancato consenso del paziente alla consultazione, poiché si tratta di due piani diversi: produzione/trasmissione dei documenti, da un lato, e accesso/uso dei dati da parte degli altri professionisti, dall’altro. Resta fermo il dovere del medico di informare in modo chiaro il paziente sui meccanismi di alimentazione, sui diritti di opposizione e di limitazione del trattamento, nonché sulle modalità di gestione degli oscuramenti eventualmente previsti a livello regionale.

Riguardo alla formazione dei liberi professionisti si rileva che per il personale operante nelle strutture pubbliche sono già attivi, in molte realtà, percorsi di formazione specifici sull’utilizzo operativo del FSE e dei sistemi informativi collegati. Questa Federazione ha per legge il compito di promuovere e coordinare percorsi formativi validi ai fini ECM per l’aggiornamento professionale dei medici e degli odontoiatri, anche su tematiche di sanità digitale e FSE. Infatti, ai sensi dell’art. 21 dell’allegato A dell’accordo stato-regioni del 2 febbraio 2017 sul documento

«La formazione continua nel settore salute», (GU n.274 del 23-11-2017), “1. Gli

Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali:

  1. vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
  2. emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
  3. attestano, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificano il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio;
  4. propongono alla Commissione nazionale, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale.

2 I soggetti di cui al precedente comma possono conseguire l’accreditamento come provider…”.

La FNOMCeO è provider accreditato ECM, in grado di proporre ai medici e odontoiatri italiani percorsi formativi validi per acquisire crediti atti al corretto aggiornamento delle proprie conoscenze professionali

È stato inoltre già segnalato ai Ministeri competenti la necessità di prevedere percorsi formativi dedicati e omogenei sul territorio per i liberi professionisti esclusivi non convenzionati, che lamentano una evidente carenza di informazioni operative su FSE 2.0. In questa prospettiva, sono in programmazione iniziative formative, anche in collaborazione con gli Ordini provinciali, finalizzate a fornire indicazioni pratiche su: requisiti tecnici, flussi informativi, responsabilità professionali, tutela dei dati personali e corretta gestione del rapporto informativo con il paziente.

Ciò detto, alla luce di quanto sopra esposto, preme evidenziare a codesta Associazione che questa Federazione continuerà ad attivarsi presso le Istituzioni competenti affinché, prima della piena operatività del sistema, siano chiariti in modo univoco strumenti, tempistiche, eventuali regimi sanzionatori e percorsi formativi, con particolare attenzione anche alle esigenze dei professionisti che operano esclusivamente in regime libero-professionale.

Si intende, inoltre, chiedere in termini di intervento legislativo un congruo periodo iniziale di applicazione del sistema “a regime” non sanzionabile, durante il quale siano garantiti supporto tecnico, chiarimenti e formazione a medici e odontoiatri, in particolare ai liberi professionisti non convenzionati, che ad oggi non dispongono ancora di canali operativi per alimentare il FSE.

 

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

 

Comunicazione FNOMCeO n.37 – Segnalazioni di incidenti occorsi con dispositivi medici

Circolare Ministero della Salute 24945-19/03/2026-DGDMF-MDS-P recante “Trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni di incidenti occorsi con dispositivi medici, dispositivi dell’Allegato XVI del Reg. (UE) 2017/745 e dispositivi medico – diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari – Avvio operativo del nuovo sistema informativo NSIS-Dispovigilance a supporto della Rete nazionale della dispositivo-vigilanza”.

Si trasmette per opportuna conoscenza la circolare indicata in oggetto invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Comunicazione FNOMCeO n.34 – Aggiornamento tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Ministero della salute

Decreto 3 marzo 2026
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. (26A01159)
(GU n.58 del 11-3-2026)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti epsicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate

«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione lesostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente dipotenziale di abuso e capacita’ di indurre dipendenza, in conformita’ ai criteri per laformazione delle tabelle di cui all’art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l’articolo14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute in data 12 dicembre 2025 da parte del Sistemanazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecoletra  cui: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene, identificate per la prima volta inEuropa e trasmesse dall’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (European union drugsagency – EUDA), al punto focale italiano nel mese di ottobre 2025;

Considerato che la sostanza delta-8-THC-metilcarbonato e’ un cannabinoide sintetico nonche’ il derivato metilcarbonato del cannabinoide delta-8-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-8-THC e’ un cannabinoide semisinteticononche’ il derivato allilico del cannabinoide delta-8-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-9-THC e’ un cannabinoide semisintetico,nonche’ il derivato allilico del cannabinoide delta-9-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato e’ un cannabinoidesemisintetico strutturalmente correlato alla molecola delta-8-THC;

Tenuto conto che le citate sostanze in quanto rispettivamente derivate ostrutturalmente correlate alle sostanze delta-8-THC e delta-9-THC, presenti nellatabella I del testo unico, si suppone agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi;

Considerato che la sostanza protodesnitazene e’ un oppioide sintetico della famigliadei 2-benzilbenzimidazoli, comunemente noti come nitazeni, che e’ strutturalmente correlata alla sostanza protonitazene, presente nella tabella I del testo unico;

Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanita’, reso con nota del 12 dicembre2025, favorevole all’inserimento nella tabella I del  testo  unico  delle  sostanze:  delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC;     2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella seduta del 10febbraio 2026, favorevole all’inserimento nella tabella I del testo unico dellesostanze: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC;                                             2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento della tabelle I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alladiffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

 

Art. 1

1 – Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l’ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-allil-delta-8-THC (denominazione comune);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro

-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

2-allil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[ b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]crom en-1-olo (altra denominazione);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[ c]cromen-1-olo (altra denominazione);

6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-d ibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-Δ8-THC (altra denominazione);

2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione); 2-allil-Δ8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

(2-propen-2-ile)-Δ8-THC (altra denominazione);

(2-propen-2-ile)-Δ8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione); 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato (denominazione comune); metil

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato (denominazione chimica);

2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]crom en-1-ile) metil carbonato (altra denominazione);

2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c] cromen-1-ile metil carbonato (altra denominazione);

metil

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ile carbonato (altra denominazione);

2-allil-Δ8-THC-metilcarbonato (altra denominazione);

2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo     metilcarbonato     (altra denominazione);

2-allil-Δ8-tetraidrocannabinolo        metilcarbonato       (altra denominazione);

2-allil-delta-8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);

(2-propen-1-ile)-delta-8-tetraidrocannabinolo       metilcarbonato (altra denominazione);

(2-propen-1-ile)-Δ8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato    (altra denominazione);

(2-propen-1-ile)-delta-8-THC-O-metilcarbonato               (altra denominazione);

2-allil-delta-9-THC (denominazione comune);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

2-allil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b

,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]crome n-1-olo (altra denominazione);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c

]cromen-1-olo (altra denominazione);

6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-di benzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-Δ9-THC (altra denominazione);

2-allil-delta-9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

2-allil-Δ9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

(2-propen-2-ile)-Δ9-THC (altra denominazione);

(2-propen-2-ile)-Δ9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

2-(2-propen-1-ile)-delta-9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

2-(2-Propen-1-ile)-delta-9-THC (altra denominazione); delta-8-THC-metilcarbonato (denominazione comune); metil

6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato (denominazione chimica);

metil

(6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo) carbonato (altra denominazione);

metil

(6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ol o) carbonato (altra denominazione);

delta-8-tetraidrocannabinolo-metilcarbonato (altra denominazione);

Δ8-THC-metilcarbonato (altra denominazione);

Δ8-tetraidrocannabinolo-metilcarbonato (altra denominazione); delta-8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);

Δ8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione); protodesnitazene (denominazione comune);

N,N-dietil-2-«2-[(4-propossifenil)metil]-1H-1,3-benzimidazol-1-il

»etan-1-ammina (denominazione chimica);

N,N-dietil-2-[2-[(4-propossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanamm ina (altra denominazione);

N,N-dietil-2-((4-propossifenil)metil)-1H-benzimidazolo-1-etanammi na (altra denominazione);

protazene (altra denominazione); desnitroprotonitazene (altradenominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2026

Il Ministro: Schillaci

Comunicazione FNOMCeO n.33 – misure urgenti di semplificazione a favore dei malti cronici e delle persone affetta da patologie rare

Articolo 15 (Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L’articolo 15, composto da un unico comma, prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.

Esso dispone che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare (c.d. orfani) e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), alle Regioni è data la facoltà di procedere all’acquisto di questi medicinali attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come consentito dall’articolo 76 del D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando rappresenta una tipologia particolare di affidamento, in base alla quale la stazione appaltante può aggiudicare un contratto saltando un passaggio preliminare: la pubblicazione del bando di gara.

Si tratta di un’eccezione rispetto alla procedura ordinaria ed è disciplinata dall’articolo

76 del D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il citato articolo 76 prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in circostanze specifiche a prescindere dall’importo dell’appalto, ma sempre rispettando i principi di trasparenza e concorrenza.

Questa procedura è consentita quando non sono state presentate offerte o domande di partecipazione appropriate o quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da un solo operatore economico per motivi tecnici o di tutela di diritti esclusivi.

 

Articolo 26, comma 3 (Accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)

Il comma 3 dell’articolo 26 modifica la disciplina che ha previsto la definizione, sulla base di un’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività di un Tavolo di lavoro, di una revisione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al presente comma 3 definisce alcuni criteri per la suddetta revisione, prevedendo lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica – per la selezione dei soggetti erogatori, al fine della stipulazione degli accordi in esame – che consenta comunque di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale – articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità – e che sia improntata a determinati parametri (posti dalla novella di cui alla lettera b) del presente comma 3). Tale previsione viene posta in via sostitutiva rispetto a quella, finora vigente, che prevedeva di differenziare, nella revisione in oggetto, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata.

Resta fermo che la suddetta intesa deve concludersi entro il 31 dicembre 2026 e che: fino alla conclusione della stessa e comunque non oltre la suddetta data, è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti e agli accordi contrattuali in oggetto; entro il medesimo termine del 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la suddetta sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture

Comunicato Stampa del Presidente

Convegno del 14 marzo 2026

Il 14 marzo dalle ore 8.45 alle 13.30 nell’Aula Magna Fondazione Cardinale Lercaro in Via Riva Reno, 55- Bologna, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna organizza una mattina di riflessione sul tema della donazione del corpo post-mortem e degli organi vitali.

L’evento è rivolto a medici e odontoiatri. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.

Il convegno è un’importante occasione di riflessione su un tema di grande valore etico e vuole richiamare l’attenzione sulla donazione del corpo post-mortem ancora poco conosciuta. Questa generosa scelta offre modelli innovativi per la formazione medica e chirurgica, permettendo la sperimentazione di nuove tecniche chirurgiche. Tutto ciò grazie all’eccellenza raggiunta dal Centro di Anatomia Clinica e Chirurgica Sperimentale e Molecolare dell’Università di Bologna, riconosciuto dal Ministero della Salute come centro di riferimento nazionale. Verrà inoltre presentata la campagna di informazione e comunicazione sulla donazione post-mortem affidata dal Ministero alla regione Emilia-Romagna.

Nel corso del convegno si farà anche il focus sull’attività di donazione degli organi e tessuti praticata dalle realtà bolognesi, di grande eccellenza anche in quest’ambito, con particolare attenzione alle procedure innovative.

L’evento fa parte delle iniziative formative istituzionali ordinistiche accreditate in Educazione Continua in Medicina – ECM per gli iscritti agli Albi professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ed esprime l’attenzione dell’Ordine per tematiche – come l’attuale- con implicazioni etiche e deontologiche riguardo le scelte personali complesse dei professionisti sanitari.

Il Presidente OMCEO Bologna
(Dott. Luigi Bagnoli)

Nomina nei Comitati Etici Territoriali (CET)

Si comunica che il mandato dei Comitati Etici Territoriali (CET) dell’Emilia‑Romagna si concluderà a giugno 2026.

In vista del rinnovo della loro composizione, è possibile presentare il proprio interesse a candidarsi per essere inseriti nell’elenco dei componenti dei CET o nell’elenco degli esperti.

 

A chi è rivolta l’opportunità

La selezione è aperta a professionisti con esperienza documentata in uno o più dei seguenti ambiti:

  • Ricerca e sperimentazioni cliniche.
  • Indagini cliniche su dispositivi medici.
  • Valutazione etica, scientifica e metodologica.
  • Discipline e competenze previste dalla normativa vigente sui Comitati etici.

Maggiori informazioni su come manifestare il proprio interesse al link
https://assr.regione.emilia-romagna.it/notizie/home/cet-rer-2026-al-via-la-raccolta-delle-manifestazioni-di-interesse

 

Valutazione delle candidature

Per la composizione dei nuovi CET saranno considerate valide le candidature ricevute entro il 15 aprile 2026.

Le candidature arrivate successivamente saranno comunque registrate e inserite nell’elenco dei candidati a componenti dei CET e nell’elenco degli esperti, per eventuali esigenze future.

Si ringrazia per l’attenzione
Dott.ssa Anna Bianchi
Dirigente Farmacista Ospedaliero
Responsabile Segreteria Tecnico-Scientifica Centrale
del Comitato Etico Area Vasta Emilia Nord
http://www.aou.mo.it/ComitatoEticoAVEN

Comunicazione FNOMCeO n.31 – Relazione su “Indagine conoscitiva sull’attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni”

AUDIZIONE FNOMCEO

“Indagine conoscitiva sull’attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull’erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni”

Camera dei Deputati – Commissione Affari sociali
4 marzo 2026

Illustre Presidente, Illustri Componenti della Commissione,

questa Federazione, Ente pubblico esponenziale della professione medica e odontoiatrica,che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, rileva l’importanza dell’ambito oggetto di indagine conoscitiva.

Riteniamo fondamentale intervenire nell’ambito di questa indagine conoscitiva che affronta temi centrali per la tutela del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, quali i livelli di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), le differenze regionali, i criteri del finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN), l’istituto del commissariamento delle Regioni, la carenza del personale sanitario e la trasparenza e il monitoraggio delle attività e delle performance del servizio sanitario nazionale.

Tale indagine analizza il servizio sanitario nazionale fondato sulla legge 833/1978,focalizzandosi su universalità, equità e differenze regionali nei LEA, tempi di attesa, infrastrutture e spesa pro capite. Evidenzia infatti che nel 2023 solo 13 regioni sono adempienti ai LEA (es. Campania, Emilia-Romagna, Lombardia). I rapporti diMinistero della Salute, CNEL e Corte dei Conti e l’analisi del Gimbe confermano divari in aspettativa di vita e mobilità sanitaria interregionale.

Appare quindi importante, in tale contesto, valutare cause strutturali, impatto PNRR e riparto del Fondo Sanitario Nazionale basato su fabbisogni reali.

I LEA rappresentano il perno del Servizio sanitario nazionale e costituiscono il patto fondamentale tra lo Stato e i cittadini. I LEA sono tutte quelle prestazioni e servizi che lo Stato è tenuto a fornire a tutti i cittadini, sia gratuitamente che partecipando alla spesa tramite ticket, e sono divisi in tre aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Essi definiscono non solo le prestazioni che devono essere garantite, ma anche il livello di equità e di coesione del sistema. Tuttavia, a distanza di anni dalla loro revisione e aggiornamento, persistono criticità significative nella loro applicazione concreta, con differenze marcate tra Regioni che si traducono in disuguaglianze di accesso,tempi di attesa non omogenei e variabilità nella qualità delle cure. Appare inoltre evidente la disparità di offerta sanitaria attualmente disponibile nelle differenti regioni. Il rapporto tra i Livelli Essenziali di Assistenza e le liste di attesa è diretto. Ribadiamo la necessità di assicurare a tutti i cittadini italiani che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza eduniformità. Il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg) dei LEA è il cruscotto che grazie aprecisi indicatori dovrebbe monitorare la capacità delle Regioni di adempiere a questo compito essenziale e costituzionalmente garantito. Non possiamo non evidenziare che risultano confermati divari tra territori e criticità concentrate prevalentemente nella prevenzione e nell’assistenza territoriale. Ciò comporta correlativamente il fenomeno dell’abbandono delle cure e dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. Le liste d’attesa rappresentano quindi una delle criticità piùpressanti ed attuali del nostro servizio sanitario nazionale, compromettendofortemente l’accesso equo alle cure. Infatti, anche nel 2025 continua ad aumentare la difficoltà di accesso alle cure. Anche le regioni settentrionali, dove tradizionalmente l’accesso alle cure era più garantito, peggiorano. Al nord l’abbandono delle cure è del 9,2%, va peggio al Centro (10,7%) e nel Mezzogiorno (10,3%). Incidono di più le lunghe attese soprattutto al Centro e al Nord (rispettivamente 7,3% e 6,9%), mentre al Sud motivazioni economiche e organizzative hanno lo stesso peso (6,3%).

Rinunciare alle cure significa spesso aggravare il proprio stato di salute, con conseguenze anche sul sistema sanitario, che si trova poi a dover gestire patologie più gravi e costose. Rafforzare il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA deve essere la priorità del nostro Servizio sanitario nazionale. Servono interventi di potenziamentodei LEA. Le liste di attesa riguardano non solo le prestazioni ambulatoriali, ma tutte quelle incluse nei LEA che vanno da quelle di ricovero, specie di area chirurgica aquelle residenziali passando per molte altre tipologie di prestazioni territoriali comequelle di assistenza domiciliare. Il nuovo aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza approvato in Conferenza Stato-Regioni che aggiorna quanto previsto dal DPCM 12 gennaio del 2017 di “Definizione

 

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, così come sottolineato dal Ministro OrazioSchillaci, aumenta il numero di prestazioni che il servizio sanitario nazionale mette a disposizione di tutti i cittadini. Con questo aggiornamento arrivano per i cittadini ulteriori terapie innovative, nuovi screening ed esenzioni per diverse patologie. È un importante segnale, ma non sufficiente. Bisogna attuare un’adeguata perequazione delle capacità operative del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di non escludere alcun territorio regionale dalla possibilità di fruizione delle prestazioni garantite dai LEA. Particolare attenzione deve essere posta al potenziamento delle attività volte alla prevenzione. A nostro avviso occorre attribuire al Ministero della salute lacabina di regia della sanità nazionale e ciò al fine di garantire un eguale accesso alle cure in tutto il territorio nazionale e una uniformità di applicazione sul territorio nazionale.

Inoltre, la Corte dei Conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali ha affermato che persistono significative diseguaglianze nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e un evidente disallineamento Nord-Sud. Le Regioni in piano di rientro (Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio,Abruzzo, Puglia) continuano a mostrare difficoltà strutturali nonostante alcuni miglioramenti nei conti. L’aumento della mobilità sanitaria interregionale segna, inoltre, divari nell’attrattività e nella capacità di erogazione dei servizi.

Servono investimenti in sanità, soprattutto nell’assistenza domiciliare e territoriale e nell’ammodernamento tecnologico, al fine di garantire i LEA.

I LEA si correlano necessariamente al tema delle liste di attesa; occorre in questo senso abbreviare la previsione dei Piani terapeutici alla luce di un risparmio di visite specialistichee strumentali che sono oggi propedeutiche alla prescrizione dei farmaci. Riteniamo che una semplificazione dei Piani terapeutici potrebbe portare ad un abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie al fine dell’erogazione dei servizi entro tempi appropriati. Risulta quindi importante semplificare le procedure prescrittive per i farmaci attualmente sottoposti a registro di monitoraggio e a piano terapeutico.

Cinque milioni di visite specialistiche l’anno: tanti sono i posti che, potenzialmente, si potrebbero liberare. La proposta di questa Federazione è che i farmaci sottoposti a pianoterapeutico, dopo un anno di monitoraggio dalla prima prescrizione dello specialista del SSN per l’avvio del trattamento, possano essere prescritti, senza ulteriori impegni amministrativi, da tutti i medici anche non operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ferme restando le condizioni di rimborsabilità stabilite dall’Agenzia Italiana del Farmaco per ciascuna specialità medicinale.

Ribadiamo anche in questa sede che il Servizio sanitario nazionale è molto più che un erogatore di servizi e prestazioni sanitarie, comunque indispensabili albenessere e alla qualità della vita degli italiani. La salute è un bene primario e diritto di ogni persona: è il momento di proseguire ad investire per garantirla a tutti secondo i principi di universalità, eguaglianza, equità.

Il servizio sanitario nazionale è un attore primario dello sviluppo italiano: le risorse pubbliche destinate alla sanità vanno considerate come investimento e non come spesa, proprio perché hanno un impatto altamente positivo sul piano economico, occupazionale, della innovazione e ricerca e sulla coesione sociale.

Si rileva a tal proposito che il Rapporto FNOMCeO-Censis “Il valore economico e sociale del Servizio Sanitario Nazionale – Una Piattaforma fondamentale per il Paese” ha studiato gli impatti economici e occupazionali – diretti, indiretti e indotti –della spesa sanitaria pubblica.

L’Italia è uno dei paesi più longevi al mondo e, anche, quello con una più alta aspettativa di vita senza disabilità. Infatti, l’Italia si colloca al terzo posto della graduatoria Ue persperanza di vita con 82,7 anni dopo Spagna (83,3) e Svezia (83,1); ed è al terzo posto della graduatoria della speranza di vita in buona salute dove registra un valore dell’indicatorepari a 68,1, inferiore solo a quello di Malta (68,7) e Svezia (68,4).

Il Rapporto del Censis disegna un affresco originale del Servizio sanitario come pilastro dellosviluppo dell’economia e della società italiana, poiché è un ambito in cui le risorse pubbliche operano come investimenti ad alto impatto su economia, occupazione, ricerca e coesione sociale. Pertanto, la spesa sanitaria pubblica emerge senza ambiguità come investimentosociale sia sulla salute degli italiani che sull’insieme dell’infrastruttura socioeconomica del nostro paese. A questo stadio, è vitale dare corso a quella sorta di promessa maturata neiperiodi peggiori dell’emergenza secondo la quale la sanità

 

sarebbe diventata una priorità dell’agenda del paese con finalmente la piena disponibilità delle risorse di cui necessita. Oggi questa è la sfida decisiva, anche perché più risorsepubbliche al Servizio sanitario significa più risorse per il sistema economico e sociale italiano ampiamente inteso.

Il Servizio sanitario nazionale è un boost per l’economia. Partendo da un valore della spesa sanitaria pubblica pari a 131,3 miliardi di euro (dato dalla spesa sanitaria pubblica del 2022, 131,1 miliardi di euro – pari al 6,7% del PIL – più una quota aggiuntiva che include la ricerca e sviluppo) il valore della produzione interna diretta, indiretta e dell’indotto ad essa ascrivibile è stimata pari a 242 miliardi di euro. Il moltiplicatore della transizione dalla spesa al valore della produzione è pari a 1,84: per ogni euro di spesa sanitaria pubblica investito nel Servizio sanitario viene generato un valore della produzione non distante dal doppio.

La domanda di beni e servizi attivata dalla spesa sanitaria pubblica si irradia nel resto dell’economia, ampliando il valore della produzione delle imprese, con benefici significativi sull’occupazione, sul valore aggiunto e sul Pil nazionale.

Il valore aggiunto complessivo creato è pari a 127 miliardi di euro: il 7,3% del valore aggiunto totale e il 6,5% del Pil.

La generatività della spesa sanitaria pubblica si completa considerando che il totale delleimposte dirette e indirette e dei contributi sociali ascrivibili al circuito attivato dalla spesa sanitaria pubblica citata è pari ad oltre 50 miliardi di euro. Si tratta di oltre 28 miliardi di imposte dirette e indirette e quasi 22 miliardi di contributi sociali relativi ai lavoratori dipendenti coinvolti.

Incrementare la spesa sanitaria pubblica vuol dire inoltre espandere l’occupazione: infatti, se la spesa sanitaria pubblica pro capite italiana, pari a 2.226 euro, salisse al valore di quella francese di 3.739 euro (spesa complessiva pari al 10,1% del Pil francese), a parità di potere d’acquisto, la spesa pubblica sanitaria totale italiana crescerebbe di 89 miliardi di euro diventando pari al 10,9% del Pil italiano, con unincremento del totale occupati diretti, indiretti e indotti di 1,5 milioni di unità, per un totale di 3,8 milioni. Nell’ipotesi di un adeguamento della spesa sanitaria pubblica pro capite italiana al valore di quella tedesca, che è pari a 4.702 euro a parità di potere d’acquisto (il totaleincide sul Pil tedesco per il 10,9%), la spesa sanitaria pubblica totale del nostro paese sarebbe superiore di 146 miliardi e pari al 13,3% del Pil,mentre il totale degli occupati diretti, indiretti e indotti sarebbe di 4,7 milioni, cioè 2,5milioni di occupati in più. Da 1,5 milioni a, addirittura, 2,5 milioni di occupati in più, nei settori più strettamente legati alla sanità sino a quelli che invece beneficerebbero degli effetti indiretti e anche indotti. Ecco i benefici occupazionali stimati, ma molto realistici, che sarebbero associati ad un investimento pubblico più alto nella sanità italiana.

La spesa sanitaria pubblica è un investimento economico i cui effetti si dispiegano su tutti i territori del nostro paese, e pertanto le sue risorse possono essereconsiderate ad alto impatto economico e occupazionale, con in più il pregio di distribuire i benefici in modo diffuso nei territori.

Il valore sociale del Servizio sanitario nazionale richiama ulteriori contributi rilevanti, come quello alla coesione sociale sui territori. Ciò avviene certamente tramite l’erogazione di servizi sanitari che sono fondamentali per il benessere delle persone e la qualità della vita in ambito locale, ma anche perché è una piattaforma decisiva per l’occupazione locale, di cui rappresenta una componente significativa, che ovviamente è opportuno e utile espandere.

Ciò detto, appare evidente la crescente difficoltà di accesso ai servizi di diagnosi e cura e le crescenti disuguaglianze regionali e sociali. Il Servizio sanitario nazionale non consente a tutti i cittadini il diritto costituzionalmente garantito di accedereall’assistenza sanitaria. Emerge uno scenario di gravi e profonde diseguaglianze territoriali a partire dall’adempimento dei Livelli essenziali di assistenza. Si ricorda che con la sentenza n. 195/2024 (rel. Antonini) la Corte Costituzionale ha affermato che in un contesto di risorse pubbliche limitate, la spesa destinata a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e il nucleo irriducibile del diritto alla salute(art. 32 Cost.) deve essere considerata costituzionalmente necessaria. Conseguentemente, in caso di esigenze di bilancio, le pubbliche amministrazioni sono tenute a ridurre prioritariamente altre tipologie di spesa prima di incidere su quella finalizzata alla tutela della salute, la quale non può subire tagli lineari oindiscriminati che compromettano l’erogazione delle prestazioni essenziali.

Da qui l’importanza del ruolo del Ministero della salute per colmare le disuguaglianze garantendo i LEA su tutto il territorio nazionale.

In molte aree del Paese, il mancato pieno raggiungimento dei LEA non è legatoesclusivamente a carenze normative, bensì a problemi strutturali: sottofinanziamento cronico del Servizio sanitario nazionale, carenza di personalesanitario, difficoltà organizzative, insufficiente integrazione tra assistenza territoriale, ospedaliera e sociosanitaria.

Si tratta di divari che contribuiscono alla mobilità interregionale, che rappresentano un fenomeno strutturale del Servizio sanitario nazionale e costituiscono un indicatore diretto della capacità dei sistemi sanitari regionali di garantire ai cittadini l’accesso effettivo alle prestazioni sanitarie rientranti nei Livelli essenziali di assistenza.

I nuovi dati sulla mobilità sanitaria interregionale mostrano un’Italia sempre divisa:Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto attraggono pazienti e risorse, mentre Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio registrano i saldi negativi più pesanti. Una mappa che conferma criticità strutturali nel Centro-Sud che continua a scontare carenze organizzative, ritardi nelle infrastrutture, difficoltà nel trattenere professionisti e criticità storiche nei livelli di assistenza.

Diseguaglianze che incidono sulle aspettative di vita. I divari tra le regioni sono profondi e arrivano fino a 3 anni di vita (come tra la Campania e la Provincia Autonoma di Trento). In questo senso bisogna rivedere i criteri di distribuzione del fondo sanitario nazionale e le modalità di finanziamento dei servizi sanitari regionali, al fine di ridurre quelle iniquità che rendono diversi i cittadini in relazione al loro diritto alla salute. Occorre garantire il superamento delle differenze ingiustificate trai diversi sistemi regionali, creando un sistema sanitario più equo, salvaguardando il servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico. Bisogna colmare le differenze di accesso al Servizio sanitario nazionale, modificare gli indici che danno per privilegiati quelli che, per luogo di nascita o di residenza, hanno una possibilità di sopravvivenza maggiore rispetto a quelli che vivono in aree geografiche più disagiate e che invece hanno un’aspettativa di vita e di salute molto più bassa. Sono le categorie più fragili, i poveri, i cittadini con un basso profilo di istruzione, i residenti al Sud Italia ad essere fortemente penalizzati. Pertanto, la comprensione dell’origine delle disuguaglianze di salute e il loro ripianamento devono ritenersi ineludibili. Il raggiungimento diobiettivi di salute deve restare la finalità prioritaria del servizio sanitario nazionale.

Un ulteriore elemento critico riguarda l’aggiornamento dei LEA e la loro effettiva esigibilità. L’introduzione di nuove prestazioni e tecnologie, se non accompagnata da adeguate risorse economiche e organizzative, rischia di rimanere sulla carta, generando aspettative nei cittadini che non sempre trovano riscontro nella pratica clinica quotidiana.

 

Ciò detto la FNOMCeO in riferimento alle tematiche oggetto di indagine conoscitiva esprime le seguenti considerazioni e proposte

  1. La FNOMCeO apprezza il rafforzamento del Nuovo Sistema di Garanzia e la recente approvazione dei “nuovi LEA”, che dovrebbero meglio rispecchiare i bisogni di salute contemporanei, ma rileva tre criticità.

In primo luogo, l’eterogeneità persistente nei punteggi regionali, con solo 13 regioni adempienti e un nucleo stabile di regioni che non raggiungono la sufficienza in una o più aree, segnala che il sistema di monitoraggio misura la distanza ma non la colma. In secondo luogo, l’uso ancora limitato del set degli indicatori CORE (sottoinsieme fondamentale di 24-26 parametri del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) utilizzato per valutare l’erogazione dei LEA nelle Regioni italiane) rischia di non cogliere appieno dimensioni cruciali di qualità, continuità e integrazione sociosanitaria, specie sul territorio.

In terzo luogo, l’assenza di un chiaro collegamento tra esiti del monitoraggio,sostegno alle regioni e responsabilizzazione politica, riduce l’efficacia del Sistema di garanzia come leva di equità.

Sarebbe auspicabile

  • Estendere progressivamente l’utilizzo degli indicatori CORE, includendo in modo più robusto la prevenzione, l’assistenza territoriale e la qualità percepita dai cittadini.
  • Collegare i risultati del monitoraggio LEA a percorsi strutturati di affiancamentotecnico, con obiettivi, tempi e responsabilità condivise tra Stato e Regioni.

 

  1. Il programma dell’indagine richiama in modo esplicito tempi di attesa, carenza di personale e condizioni di lavoro: riteniamo che questo sia  il  nodo  strategico  per  la  tenuta  del  Le liste d’attesa non sono solo il risultato di inefficienze organizzative, ma anche della cronica insufficienza di personale medico e sanitario, della sua distribuzione disomogenea e di modelli organizzativi spesso rigidi e frammentati.

La FNOMCeO segnala in particolare oltre ad una crescente difficoltà nel garantire i LEA in molte aree fragili (in particolare nei territori interni e periferici del Mezzogiorno) per mancanza di medici nei servizi di emergenza-urgenza, nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali, condizioni di lavoro conseguentemente caratterizzate da carichi e turni insostenibili, burn-out e crescente contenzioso, che alimentano la fuga dal SSN verso il privato o verso l’estero.

Auspichiamo che quindi tale indagine conoscitiva:

  • Approfondisca in modo specifico la dimensione del personale medico: fabbisogni, programmazione formativa, reclutamento, stabilizzazione, condizioni di esercizio.
  • Valuti l’efficacia delle misure nazionali e regionali di contrasto alle liste d’attesa anche in relazione al reale incremento di personale e all’uso appropriato delle risorse PNRR.

 

  1. la FNOMCeO condivide l’esigenza di un’analisi critica dell’istituto delcommissariamento, che non è riuscito, da solo, a colmare i divari tra regioni e a riportare in modo stabile le realtà più fragili a livelli adeguati di erogazione dei LEA.

Dal punto di vista dei medici, i commissariamenti si traducono spesso in scenari distraordinarietà permanente, in cui prevalgono logiche contabili e di emergenza a scapito della programmazione, della stabilità organizzativa e della valorizzazione del personale.

Pertanto, la FNOMCeO suggerisce di:

  • Valutare gli esiti dei commissariamenti non solo sui bilanci, ma anche sulla qualità deiservizi, sui tempi di attesa, sul turn-over del personale e sul clima organizzativo.
  • Prevedere, nei contesti commissariati, strumenti rafforzati di partecipazione deiprofessionisti nella definizione e nel monitoraggio dei piani di rientro, dei piani assunzionali e degli interventi di
  • Rafforzare il ruolo dello Stato non solo nel controllo, ma nel supporto strutturale (investimenti, tecnologia, formazione) alle regioni in ritardo, con una logica di “alleanza per i LEA” più che di mera sanzione.

 

  1. Il programma dell’indagine richiama l’esigenza di criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale basati su indicatori epidemiologici, demografici e di bisogno reale, nonché l’analisi degli effetti del PNRR (Missione  6  –  Salute)  sui  divari  Questa Federazione ritiene che il finanziamento, la programmazione degli investimenti e la mobilità sanitaria vadano letti insieme, perché l’assenza di risorse e di servizi adeguati in alcuneregioni alimenta flussi di mobilità passiva che ulteriormente indeboliscono i bilanci e le capacità di recupero.

I divari riguardano i tempi di attesa, la possibilità di accesso alle terapie anchepiù innovative e avanzate. E questo si traduce poi nel fenomeno della mobilitàsanitaria che trasferisce non solo i pazienti, ma proprio le risorse economiche da una Regione all’altra.

Proponiamo di:

  • Integrare stabilmente nel riparto del Fondo sanitario nazionale, indicatori di deprivazione sociale, dispersione territoriale, invecchiamento e carico dicronicità, in modo da sostenere in modo più equo i contesti più Ciò al finedi un affettivo investimento su strutture, tecnologie e servizi territoriali, che contribuiscano realmente alla riduzione dei divari e delle liste d’attesa.
  • Analizzare la mobilità sanitaria non solo in termini economici, ma come indicatore disfiducia e di abbandono dei servizi locali, e costruire percorsi di rientro della mobilità basati sul rafforzamento reale delle competenze e delle strutture di partenza.
  • L’istituzione di    un    fondo    apposito    per    il    recupero    delle disuguaglianze in sanità gestito dal Ministero della salute.

In conclusione, puntare sul Servizio sanitario nazionale è un investimento redditizio per l’azienda Italia. Quando investite sulla spesa sanitaria pubblica, date una spinta all’intera economia del Paese. La visione deve essere quella di un Ssn come potente motore per l’economia.

L’altra sfida per il futuro della Sanità è la capillarità del sistema sanitario per portarel’assistenza sanitaria vicina ai cittadini, inclusi quei milioni di cittadini che oggi rinunciano alle cure.

La FNOMCeO ritiene pertanto necessario un rafforzamento del Ministero della salutenel ruolo di indirizzo e coordinamento nazionale, nel rispetto dell’autonomia regionale, al fine di garantire livelli di assistenza realmente omogenei. È fondamentale che i sistemi di monitoraggio e verifica non siano solo strumenti di valutazione, ma diventino leve di miglioramento, accompagnando le Regioni in un percorso di supporto e di riequilibrio.

In questo contesto, la valorizzazione del ruolo dei professionisti sanitari è imprescindibile. Coinvolgere i medici nei processi decisionali e organizzativi, investire nella formazione continua e migliorare le condizioni di esercizio professionale significa rafforzare la capacità del sistema di dare piena attuazione ai LEA e di rispondere in modo appropriato ai bisogni di salute della popolazione.

La FNOMCeO ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni per individuare soluzioni concrete e sostenibili, nella convinzione che solo attraverso un impegno condiviso sia possibile garantire a tutti i cittadini, indipendentementedalla Regione di residenza, il pieno godimento del diritto alla salute. Auspichiamo quindi che tale indagine conoscitiva possa tradursi in un’agenda di riforme concrete, condivise tra Stato, Regioni, professionisti e cittadini, per restituire piena attuazione ai principi di universalità, uguaglianza ed equità che sono alla base del nostro Servizio sanitario nazionale.

Grazie per l’attenzione che avete inteso riservarci.

FNOMCeO

Salute ora – Promozione della salute orale per le gestanti

Oggetto: Richiesta partecipazione degli Odontoiatri iscritti al vs Albo per il progetto “Salute Orale in gravidanza”

Egregio Presidente, caro Andrea
l’INMP, Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, ha elaborato e lanciato, su mandato del Ministero della Salute e per rispondere alla mission istituzionale di promuovere la salute delle fasce sociali più vulnerabili della popolazione, intervenendo su fronti dove il rischio di esclusione o marginalità è più alto, il progetto “Salute Ora – Promozione della salute orale per le gestanti in condizioni di vulnerabilità socio-economica”, che ha come obiettivo primario il mantenimento di buoni livelli di igiene orale delle gestanti in condizioni di vulnerabilità economica al fine di garantire il buon esito della gravidanza e la promozione della salute del nascituro.

In tale contesto e nell’ambito delle iniziative intraprese a sostegno dell’attività professionale degli Odontoiatri e come supporto ad interventi utili a migliorare la salute oro-dentale della popolazione in Italia, la Fondazione ANDI ETS, in qualità di Ente del Terzo settore, ha partecipato all’“Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare a un tavolo di co-progettazione e alla successiva definizione e realizzazione di interventi di promozione della salute orale per le gestanti in condizioni di vulnerabilità sociale”, pubblicato e promosso dall’INMP.
Al succitato progetto, avendo partecipato all’ Avviso pubblico, collabora attivamente anche Cooperazione Odontoiatrica Internazionale ETS (COI ETS) che in qualità di Ente del Terzo Settore ha come obiettivo primario delle sue attività la promozione della salute orale nella popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica e la formazione degli odontoiatri sui temi dell’Odontoiatria sociale e solidale.
Tale attività progettuale mette a disposizione risorse economiche per un totale di euro 400.000 e si propone di garantire una visita odontoiatrica e una seduta di igiene orale gratuite alle donne in stato di gravidanza con un ISEE uguale o inferiore ai 20.000 euro annui.  Le prestazioni sono garantite da Odontoiatri disponibili a collaborare all’iniziativa, regolarmente iscritti all’Albo degli Odontoiatri.

Per iscriversi al progetto è stata realizzata una piattaforma digitale (https://saluteoraleingravidanza.it/it), accessibile da dispositivo mobile o fisso, che utilizza una pagina principale utile a ricevere informazioni e dare seguito al percorso amministrativo per ottenere la prestazione stabilita. L’Odontoiatra iscritto alla piattaforma potrà accedere alla propria area personale in maniera tale da gestire gli appuntamenti che arriveranno a richiesta delle pazienti comprese nel progetto tramite la APP, garantire la prestazione stabilita, redigere un referto a termine della seduta e richiedere il rimborso per la specifica attività espletata. I pagamenti saranno direttamente eseguiti da FONDAZIONE ANDI ETS, e saranno rimborsate solamente le prestazioni rese da professionisti regolarmente abilitati ed iscritti all’Albo degli Odontoiatri esercitanti la professione o a titolo individuale, o come studio associato o nell’ambito delle Società Tra Professionisti (STP), se annotate nella sezione speciale degli Albi degli Odontoiatri.

L’onorario per le prestazioni professionali (visita e seduta di igiene orale, ivi compreso il referto) è stato quantificato in euro 60 per intervento ed è rimborsato all’Odontoiatra tramite una procedura specifica presente nella piattaforma. Laddove le risorse a disposizione del progetto fossero in esaurimento tutti i partecipanti saranno per tempo avvisati perché possano avere notizia della effettiva disponibilità residua di risorse.

Le gestanti aventi diritto alla prestazione, sempre tramite la stessa piattaforma, potranno richiedere e prenotare la visita con gli Odontoiatri che partecipano all’iniziativa, indicati all’interno della APP in un apposito elenco contenente ogni informazione di contatto.
L’attuazione degli interventi in esecuzione del progetto sarà soggetta a costante monitoraggio e controllo da parte dell’INMP.
Questa importante iniziativa di salute pubblica sarà operativa a partire dalla data di lunedì 01 ottobre c.a. e proseguirà per tre anni o comunque a completamento delle 3.000 visite.
Tutto ciò premesso, nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione di professionisti Odontoiatri a questa importante iniziativa di salute odontoiatrica pubblica, si chiede a codesta Commissione la divulgazione della presente nota ai Presidenti provinciali dell’Albo degli Odontoiatri  degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per la diffusione a livello provinciale del progetto e quindi per consentire ad ogni Odontoiatra iscritto all’Albo, se interessato alla partecipazione, di iscriversi alla piattaforma.
Per ulteriori informazioni, ove necessarie, il riferimento della segreteria di FONDAZIONE ANDI ETS è il seguente: e.imparato@fondazioneandi.org

Certi della Vostra fattiva collaborazione ci è gradita l’occasione per inviare a Lei e a tutti i Componenti della Commissione nazionale dell’Albo degli Odontoiatri i nostri più cordiali saluti.