COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SANITARIA di cui all’art. 23, co. 1, LR 22/2019 e PROROGA TERMINI del 30/09/2024

Delibera n. 1919-2023 relativa all’applicazione della L.R. n. 22-2019 – Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitare e comunicazione di svolgimento di attività sanitarie

Devono procedere alla Comunicazione studi medici e delle altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione dell’attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (LR 22/2019 art. 7 c. 3).

 

I moduli per la comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, utili in tal senso, sono il n. 8 e il numero 8-BIS:

(SARA’ DISPONIBILE DAL 01/01/2025 )MODULO N. 8 – PER GLI STUDI DI NUOVA ATTIVAZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 20 DICEMBRE 2023

MODULO 8-BIS VA ESCLUSIVAMENTE COMPILATO ED INVIATO TRAMITE PORTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA – PER GLI STUDI GIA’ PRESENTI E ATTIVATI AL 20 DICEMBRE 2023

 

Si informa, inoltre, che a partire dall’01/01/2025 il modulo 8bis non sarà più accessibile, e che sarà disponibile solo il modulo 8 per gli studi nuovi avviati a decorrere dal 1/1/2025, i quali dovranno presentare la Comunicazione di Svolgimento di Attività Sanitaria precedentemente all’avvio dello studio e possedere, altresì, al momento della Comunicazione tutti i requisiti strutturali richiesti per gli studi e per il profilo professionale dell’attività sanitaria concretamente resa.

 

PROROGA DEL 30 SETTEMBRE 2024:

È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, che dovranno utilizzare il Modulo 8 bis nella versione aggiornata, siano essi:

 

  • esistenti al 20/12/2023;
  • equiparati a quelli esistenti (*)
  • avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione in attesa dei chiarimenti forniti con Nota interpretativa

del 30 settembre 2024

  • in corso di avvio nel 2024

 

 

(*) Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 (sia per l’applicazione delle deroghe ai requisiti cogenti (strutturali) per tutti gli studi, di cui al paragrafo 1.4.3 della DGR 1919/2023, sia per l’applicazione delle proroghe temporali rispetto ai termini di adeguamento dei requisiti non derogabili), gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale, che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023; (nota interpretativa)

 

La Comunicazione deve essere indirizzata al Comune in cui ha sede lo studio/studio associato/polistudio compilando il modulo online (Modulo 8bis in fase di aggiornamento) esclusivamente attraverso la Piattaforma Accesso Unitario | Area Personale (direttamente o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a) inserendo gli allegati richiesti a corredo della domanda.

N.B. Le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari sono da intendersi a tutti gli effetti valide e non vanno ripresentate.

Al 31 dicembre 2025
É prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento ai requisiti (non derogabili) degli studi professionali/studi associati/polistudi sopra citati, esclusi i casi in cui, a seguito di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, L.R. n. 22/19).

 

Nuovi studi professionali/associati/polistudi

A partire dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR n.1919/2023 e relativa nota interpretativa, compilando il modulo 8 nella versione aggiornata, che sarà messo a disposizione sulla piattaforma accesso unitario a partire dall’1/1/2025.

 

La normativa completa e la modulistica sono reperibili al seguente link della Regione Emilia-Romagna: https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione#comunicazione-di-svolgimento-di-attivit–sanitaria

 

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono esclusi dall’obbligo di presentare la Comunicazione (30) in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta e ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 (35) del e successive modificazioni ed integrazioni.