detenzione di apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico con utilizzo in regime di radiodiagnostica complementare.

In prima analisi, occorre individuare il quadro normativo di riferimento nel D.Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20, il quale recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti. Nel D.Lgs. 101/20 l’odontoiatra viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l’attività complementare (art. 7, comma 1, n. 8) in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare. Inoltre, l’odontoiatra ha titolo per indirizzare persone presso
un medico specialista per indagini medico radiologiche, e altresì per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del succitato decreto (art. 7, comma 1, n. 98).