Le indagini tecniche in tema di Amministrazione di sostegno e patologie psichiatriche: l’importanza di una corretta metodologia valutativa

Introduzione

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto profonde innovazioni nel settore della protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita con la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

Con l’istituzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si viene a delineare un nuovo regime, rispetto ai vecchi istituti della interdizione e della inabilitazione, finalizzato a comprimere al minimo i diritti e le possibilità della persona disabile e a salvaguardare la dignità di tutti coloro che sono privi in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana a causa di una
infermità o di una menomazione fisica o psichica. L’art. 404 c.c. (Amministrazione di sostegno) individua l’ambito di applicazione dell’istituto ed i suoi destinatari: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
In linea generale l’amministrazione di sostegno viene a rappresentare la misura di protezione ordinaria ed esclusiva per la maggior parte delle situazioni rispetto ai precedenti istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione, tanto che il Legislatore colloca la sua disciplina nel codice civile al primo posto (artt. 404-6 • Bollettino Notiziario – n° 10 ottobre 2024 413), precedendo l’interdizione e l’inabilitazione (artt. 414-432), obbligando i responsabili dei servizi sanitari e sociali, quando ne
ricorrono le condizioni, a proporre ricorso o segnalazione per promuoverla (art. 406, comma 3 c.c.), cosa che invece non è prevista per l’interdizione e l’inabilitazione.

 

Le indagini tecniche
Circa le indagini psichiatrico-forensi che possono essere svolte in questo ambito, l’art. 407
cc, xLa legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto profonde innovazioni nel settore della protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita con la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).

Con l’istituzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, si viene a delineare un nuovo regime, rispetto ai vecchi istituti della interdizione e della inabilitazione, finalizzato a comprimere al minimo i diritti e le possibilità della persona disabile e a salvaguardare la dignità di tutti coloro che sono privi in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana a causa di una
infermità o di una menomazione fisica o psichica. L’art. 404 c.c. (Amministrazione di sostegno) individua l’ambito di applicazione dell’istituto ed i suoi destinatari: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
In linea generale l’amministrazione di sostegno viene a rappresentare la misura di protezione ordinaria ed esclusiva per la maggior parte delle situazioni rispetto ai precedenti istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione, tanto che il Legislatore colloca la sua disciplina nel codice civile al primo posto (artt. 404-6 • Bollettino Notiziario – n° 10 ottobre 2024 413), precedendo l’interdizione e l’inabilitazione (artt. 414-432), obbligando i responsabili dei servizi sanitari e sociali, quando ne
ricorrono le condizioni, a proporre ricorso o segnalazione per promuoverla (art. 406, comma 3 c.c.), cosa che invece non è prevista per l’interdizione e l’inabilitazione.