PRESCRIZIONE FARMACEUTICHE TRASFRONTALIERE RILASCIATE IN ITALIA E UTILIZZABILI IN UE

COMUNICAZIONE FNOMCEO  N. 117 – Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2026 – Caratteristiche e contenuti delle prescrizioni transfrontaliere

 

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026, è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2026, recante “Caratteristiche e contenuti delle prescrizioni transfrontaliere”, adottato in attuazione dell’articolo 12, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

Il provvedimento disciplina le prescrizioni farmaceutiche transfrontaliere, elettroniche e cartacee, rilasciate in Italia e utilizzabili negli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Le disposizioni interessano i medici chirurghi e gli odontoiatri, nell’ambito delle rispettive competenze prescrittive.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il medico prescrittore rilascia la prescrizione transfrontaliera in forma cartacea quando lo Stato di destinazione non abbia attivato gli scambi elettronici con l’Italia oppure, comunque, su richiesta dell’interessato. Le prescrizioni transfrontaliere elettroniche sono invece generate dal sistema informatico a partire dalle ricette elettroniche nazionali, al momento della richiesta da parte delle farmacie estere abilitate allo scambio.
L’articolo 3 prevede che le prescrizioni riportino i dati relativi all’assistito, al medico prescrittore e al medicinale, secondo il disciplinare tecnico allegato. Quest’ultimo individua i campi obbligatori e facoltativi e richiama, per il rilascio delle ricette elettroniche nazionali, le modalità tecniche già previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011.
L’articolo 4 stabilisce che le prescrizioni transfrontaliere cartacee possono riguardare i medicinali autorizzati all’immissione in commercio in Italia, con esclusione di quelli soggetti a prescrizione medica speciale di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n. 219/2006, per i quali il DPR n. 309/1990 prevede specifiche modalità di prescrizione e distribuzione. Le prescrizioni elettroniche transfrontaliere possono essere generate esclusivamente per i medicinali inclusi in un elenco che il Ministero della Salute pubblicherà sul proprio portale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e aggiornerà periodicamente.

L’articolo 6, comma 5, prevede un servizio di assistenza tecnica del Sistema Tessera sanitaria a supporto anche dei medici prescrittori. L’articolo 8, comma 3, qualifica il medico prescrittore come titolare autonomo del trattamento dei dati inseriti nel Sistema TS nella fase di rilascio della ricetta elettronica.
Si evidenzia che la concreta utilizzabilità delle prescrizioni elettroniche transfrontaliere è subordinata all’attivazione degli scambi elettronici con i singoli Stati interessati e alle condizioni previste dal decreto, inclusa la pubblicazione dell’elenco ministeriale dei medicinali ammessi.