RESPONSABILITA’ SANITARIA: AGGIORNATE LE TABELLE DEI RISARCIMENTI PER DANNI DA LESIONI GRAVI

Decreto 28 settembre 2026 – Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. Anno 2026.

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9-10-2026 – Suppl. Ordinario n. 41, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy indicato in oggetto (all.n.1), recante l’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata.
La Legge Gelli-Bianco prevede che il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Tali disposizioni disciplinano, rispettivamente, il danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, corrispondenti a menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente, e il danno non patrimoniale da lesioni di lieve entità.

Il decreto 28 settembre 2026 aggiorna la Tabella unica nazionale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, relativa al valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Il decreto in oggetto aggiorna, a decorrere dal mese di aprile 2026, la tavola 1.B. dei coefficienti di variazione correlati all’età del soggetto leso e le tabelle relative al valore pecuniario dei punti di invalidità, con conseguente rilevanza anche per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da responsabilità sanitaria.